Fenton International × Vectigalis Tax
I rischi di residenza fiscale, stabile organizzazione, tassazione del lavoro e previdenza quando amministratori o dipendenti di una società britannica lavorano dall’Italia.
Mark Abbs, Fenton International e Angelo Chirulli, Vectigalis Tax
A chi si rivolge questo approfondimento: CFO, direttori finanziari, responsabili delle risorse umane e delle politiche retributive, company secretary, fondatori di società britanniche che si espandono in Italia, amministratori e dipendenti che lavorano dall’Italia e i loro consulenti.
Il punto centrale
Un amministratore o dirigente di una società britannica che lavora dall’Italia può esporre la società al rischio di residenza fiscale italiana o di stabile organizzazione, mentre gli stessi fatti possono generare obblighi relativi a imposte sul lavoro dipendente, ritenute, paghe e previdenza. Dal 2024, i criteri italiani di residenza fiscale delle società, modificati dal D.Lgs. 209/2023 nell’articolo 73 TUIR, considerano la sede legale, la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale della società nel suo complesso. I criteri sono alternativi. Il certificato A1 riguarda esclusivamente la previdenza.
Perché conta il luogo in cui si gestisce la società
Per un’impresa britannica che opera in Italia, il rischio fiscale transfrontaliero può sorgere prima della costituzione di una controllata italiana o dell’apertura di una succursale. Può nascere dall’attività delle persone.
Tra i segnali da esaminare vi sono i seguenti:
- Un amministratore di una società britannica trascorre in Italia la maggior parte della settimana lavorativa.
- I contratti vengono negoziati o approvati da un ufficio italiano.
- Un dipendente della società britannica gestisce localmente un team italiano.
- Le trasferte di lavoro si sono progressivamente trasformate in una modalità abituale di svolgimento dell’attività.
La riforma della fiscalità internazionale introdotta dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha modificato i criteri interni di residenza fiscale delle società. Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023: per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2024.
Ai sensi dell’articolo 73 TUIR, nella formulazione vigente, una società o un ente è fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di criteri alternativi: può essere sufficiente che ne ricorra uno solo. La direzione effettiva riguarda le decisioni strategiche; la gestione ordinaria riguarda il continuo svolgimento della gestione corrente. Entrambi i criteri gestionali si riferiscono alla società o all’ente nel suo complesso, come chiarito dalla circolare n. 20/E del 4 novembre 2024. La gestione di un’attività italiana può quindi determinare una stabile organizzazione senza rendere fiscalmente residente in Italia la società britannica.
La definizione interna di stabile organizzazione contenuta nell’articolo 162 TUIR e quella dell’articolo 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Regno Unito e Italia devono essere esaminate separatamente. Non si deve presumere che i due criteri coincidano.
Lo stesso decreto ha riformato anche i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche. La modalità di lavoro di una sola persona può pertanto coinvolgere contemporaneamente entrambi i regimi di residenza.
Esaminare ciascun profilo separatamente può far perdere il collegamento tra le conseguenze fiscali che derivano dagli stessi fatti.
Scenario 1 Il direttore finanziario gestisce l’ufficio italiano
Una società britannica sta avviando un’attività in Italia. Il suo direttore finanziario rimane dipendente della società britannica, che continua a corrispondergli la retribuzione, ma trascorre a Milano una parte significativa della settimana lavorativa. Approva i budget, supervisiona il team italiano, negozia con fornitori e clienti e assume decisioni relative all’attività italiana. Alcune questioni vengono ancora sottoposte formalmente al consiglio di amministrazione nel Regno Unito.
A prima vista potrebbe sembrare una normale assegnazione di un dipendente all’estero. Il trattamento fiscale richiede però un esame più approfondito.
Angelo Chirulli su fiscalità societaria e italiana
La sede di direzione effettiva è il luogo in cui vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. Il fatto che il consiglio di amministrazione continui a riunirsi nel Regno Unito è rilevante, ma non necessariamente risolve la questione. Le nuove regole italiane richiedono di esaminare la sostanza dell’attività svolta.
Se la direzione strategica o la gestione ordinaria della società nel suo complesso si trasferisce effettivamente in Italia, occorre esaminare la residenza fiscale della società. La costituzione nel Regno Unito determina normalmente la residenza fiscale britannica. Se la società soddisfa anche i criteri italiani di residenza, deve essere considerato l’articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione tra Regno Unito e Italia. Quando, ai fini convenzionali, la società è considerata residente in Italia e non residente nel Regno Unito, la section 18 del Corporation Tax Act 2009 la considera non residente nel Regno Unito anche ai fini dei Corporation Tax Acts. La regola convenzionale che risolve la doppia residenza fa riferimento alla sede di direzione effettiva. La tabella OCSE sullo stato della Convenzione multilaterale MLI, aggiornata al 15 settembre 2026, non riporta il deposito dello strumento di ratifica da parte dell’Italia; non si deve quindi presentare come attualmente applicabile un criterio MLI che rimetta la soluzione alle autorità competenti.
Se il direttore gestisce l’attività italiana, anziché la società nel suo complesso, la questione più probabile da esaminare riguarda la stabile organizzazione.
L’analisi deve andare oltre la qualifica formale. Tra gli elementi rilevanti vi sono:
- i poteri effettivamente esercitati dal direttore;
- l’ufficio di cui dispone;
- le decisioni che assume, distinguendole da quelle che si limita a eseguire;
- il luogo in cui i contratti vengono negoziati e approvati;
- l’eventuale inserimento dell’attività italiana nell’ordinario svolgimento dell’impresa britannica.
Mark Abbs su mobilità e tassazione del lavoro
Il reddito di lavoro dipendente può essere tassato nel Paese in cui l’attività viene materialmente svolta, oltre che nel Paese di residenza del dipendente. Il lavoro svolto in Italia può quindi far sorgere un’imposizione italiana anche se contratto e paghe rimangono nel Regno Unito e il direttore conserva la residenza fiscale britannica.
L’articolo 15 della Convenzione tra Regno Unito e Italia prevede un’esenzione per il lavoro dipendente di breve durata. Devono ricorrere congiuntamente tutte e tre le condizioni:
- la presenza in Italia non supera complessivamente 183 giorni nell’anno fiscale interessato, anziché in un periodo mobile di dodici mesi;
- la remunerazione è pagata da, o per conto di, un datore di lavoro non residente in Italia;
- l’onere della remunerazione non è sostenuto da una stabile organizzazione italiana.
La condizione relativa al datore di lavoro dipende dagli effettivi rapporti di lavoro: chi dirige e controlla l’attività e chi sostiene la remunerazione. Un contratto britannico o l’elaborazione delle paghe nel Regno Unito non sono sufficienti, da soli, a risolvere l’analisi convenzionale.
Occorre distinguere la remunerazione del lavoro dipendente dai compensi percepiti in qualità di componente del consiglio di amministrazione. Questi ultimi ricadono nell’articolo 16 della Convenzione, relativo ai compensi degli amministratori, e non nell’articolo 15. L’articolo 16 consente allo Stato di residenza della società di tassare tali compensi quando sono percepiti da un amministratore residente nell’altro Stato. Se la residenza convenzionale della società si trasferisse in Italia, l’Italia potrebbe tassare i compensi da amministratore corrisposti a un soggetto residente nel Regno Unito. È uno dei motivi per cui l’analisi societaria e quella del lavoro devono essere coordinate.
Quando è dovuta un’imposta italiana e il direttore rimane residente nel Regno Unito, entrambi gli Stati possono tassare la stessa retribuzione. L’eventuale credito d’imposta britannico per le imposte estere è subordinato alla Convenzione e ai limiti previsti dal diritto britannico: un accertamento italiano non attribuisce, da solo, il diritto al credito integrale. Differenze nei tempi di versamento e recupero possono determinare un doppio esborso temporaneo. Per un datore di lavoro britannico effettivamente non residente in Italia e privo di stabile organizzazione italiana, l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso nella risposta n. 312/2019, esclude generalmente l’obbligo di effettuare ritenute italiane sui redditi di lavoro dipendente. Il dipendente assolve gli eventuali obblighi italiani mediante la propria dichiarazione e i relativi versamenti e richiede separatamente il credito britannico spettante. Quando il datore di lavoro deve invece effettuare ritenute italiane, ad esempio perché opera mediante una stabile organizzazione italiana, un accordo Appendix 5 autorizzato da HMRC può consentire di riconoscere attraverso le paghe britanniche il credito estero ammissibile, alle condizioni previste dall’accordo. Il pagamento dell’imposta italiana da parte del dipendente e un accordo Appendix 5 autorizzato costituiscono due modalità distinte.
Domande frequenti sullo scenario 1
Mantenere il consiglio di amministrazione a Londra impedisce la residenza fiscale italiana?
Non automaticamente. I criteri dell’articolo 73 TUIR sono alternativi: può essere sufficiente che, per la maggior parte del periodo d’imposta, si trovi in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale. Un consiglio di amministrazione a Londra è rilevante per individuare dove si svolge la direzione strategica della società nel suo complesso, ma non esclude l’applicazione di un altro criterio di collegamento. Occorre valutare la sostanza effettiva.
Un dipendente di una società britannica evita l’imposta italiana se rimane in Italia meno di 183 giorni?
Non necessariamente. Il limite di 183 giorni, calcolato nell’anno fiscale interessato, è soltanto una delle tre condizioni dell’esenzione convenzionale per il lavoro dipendente di breve durata. La remunerazione deve inoltre essere pagata da un datore di lavoro non italiano e non deve essere sostenuta da una stabile organizzazione italiana. Un contratto o una gestione delle paghe nel Regno Unito non risolvono, da soli, la condizione relativa al datore di lavoro. Per i compensi da amministratore si applica una regola distinta.
Il certificato A1 elimina il rischio fiscale societario in Italia?
No. Il certificato A1 attesta quale legislazione previdenziale si applica al lavoratore. Non determina la residenza fiscale della società, l’esistenza di una stabile organizzazione, l’imposta italiana sul reddito o gli obblighi di ritenuta sulle retribuzioni. Ciascun profilo va esaminato secondo le proprie regole.
Scenario 2 Trasferte brevi che diventano un impegno continuativo
Il direttore commerciale di una società britannica si reca in Italia per due o tre giorni quasi ogni settimana. Non è stato formalizzato alcun distacco. L’accordo era iniziato come supporto temporaneo per l’ingresso nel mercato italiano. Sei mesi dopo, il direttore continua a negoziare le principali condizioni commerciali, gestire i rapporti locali e partecipare alle decisioni lavorando dall’ufficio italiano.
La società potrebbe continuare a qualificare queste presenze come trasferte. L’analisi fiscale può condurre a una conclusione diversa.
Angelo Chirulli su fiscalità societaria e italiana
La stabile organizzazione materiale consiste in una sede fissa d’affari attraverso la quale l’impresa esercita in tutto o in parte la propria attività. La durata è rilevante, ma non esiste un numero universale di giorni che escluda automaticamente il rischio di stabile organizzazione o di residenza fiscale societaria.
Una modalità di lavoro ricorrente è significativa perché mostra che cosa il direttore fa effettivamente in Italia. Un ufficio utilizzato abitualmente per svolgere l’attività dell’impresa britannica può rilevare ai fini di una stabile organizzazione materiale. I poteri contrattuali di un dipendente senior possono inoltre sollevare la questione di una stabile organizzazione personale, tramite agente dipendente. Tuttavia, la negoziazione di condizioni commerciali non deve essere automaticamente equiparata al soddisfacimento del criterio convenzionale dell’agente dipendente. L’articolo 162 TUIR e l’articolo 5 della Convenzione richiedono un esame distinto.
Per la residenza fiscale societaria occorre invece chiedersi se si sia trasferita in Italia la direzione strategica o la gestione ordinaria della società nel suo complesso. Trasferte frequenti possono determinare una delle due esposizioni senza necessariamente determinare l’altra.
Mark Abbs su mobilità e tassazione del lavoro
Il frequent business traveller è un dipendente che effettua ripetute trasferte brevi senza un distacco formale. Le imprese spesso monitorano la soglia dei 183 giorni e presumono che il suo mancato superamento escluda conseguenze nello Stato in cui si lavora. È una lettura insufficiente.
Il datore di lavoro dovrebbe conoscere:
- i giorni di lavoro svolti in Italia;
- le attività effettivamente svolte dalla persona;
- l’entità che dirige il lavoro, ne beneficia e ne sostiene il costo;
- l’effettiva temporaneità dell’accordo;
- l’eventuale insorgenza di obblighi tributari o di ritenuta in Italia;
- la legislazione previdenziale applicabile.
L’esempio seguente presuppone che il direttore rientri nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Regno Unito e Unione europea, o TCA, e sia qualificato come lavoratore dipendente ai fini di tale disciplina. I casi tutelati dall’Accordo di recesso richiedono un esame separato. La residenza ai fini del coordinamento previdenziale può non coincidere con la residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi. Su queste premesse, un direttore che lavora abitualmente sia nel Regno Unito sia in Italia è un lavoratore che svolge attività in più Stati, anziché un lavoratore distaccato. Se svolge almeno il 25% dell’attività nello Stato di residenza individuato secondo le regole di coordinamento, si applica generalmente la legislazione di tale Stato, attestata dal certificato A1. A differenza del limite di 24 mesi previsto per i lavoratori distaccati, non esiste un limite temporale fisso per questa modalità abituale di lavoro in più Stati: il regime prosegue finché restano invariati i fatti rilevanti e deve essere riesaminato se questi cambiano. Questa analisi non risolve gli aspetti di tassazione del lavoro o della società.
Domande frequenti sullo scenario 2
Esiste una soglia di 90 o 183 giorni che esclude la stabile organizzazione in Italia?
No. Non esiste una soglia generale di giorni al di sotto della quale sia esclusa una stabile organizzazione. Per una società britannica, la verifica dipende dalla sede d’affari, dalla sua stabilità, dalle attività svolte in Italia e dai poteri esercitati dalla persona. Il numero di giorni costituisce un elemento di prova, non il criterio decisivo.
Un amministratore di una società britannica che partecipa a riunioni in Italia genera un rischio fiscale?
Un amministratore che si limita a partecipare a riunioni in Italia presenta generalmente un rischio sensibilmente inferiore rispetto a chi gestisce attività operative dall’Italia. La sostanza dell’attività conta più della qualificazione della trasferta. La gestione del personale locale o l’esercizio di poteri contrattuali modificano l’analisi.
Quale regime previdenziale si applica a un amministratore britannico che lavora regolarmente in Italia?
Se l’amministratore è un lavoratore dipendente rientrante nel Protocollo TCA ed è residente nel Regno Unito ai fini del coordinamento previdenziale, il lavoro abituale nel Regno Unito e in Italia configura un’attività in più Stati. Se almeno il 25% del lavoro è svolto nel Regno Unito, generalmente continua ad applicarsi la National Insurance britannica, attestata dal certificato A1. Se nel Regno Unito viene svolto meno del 25% dell’attività e vi è un unico datore di lavoro britannico, la legislazione britannica può comunque continuare ad applicarsi in base alle pertinenti regole per il lavoro in più Stati, secondo i fatti specifici. Non esiste un limite temporale fisso finché prosegue la modalità di lavoro qualificante. La residenza previdenziale non coincide necessariamente con la residenza fiscale; i casi tutelati dall’Accordo di recesso richiedono una valutazione separata.
Scenario 3 Stabile organizzazione e previdenza derivanti dagli stessi fatti
Una società britannica invia in Italia un direttore operativo senior per 18 mesi, affinché avvii e gestisca una nuova attività. Il direttore rimane dipendente della società britannica, lavora prevalentemente in Italia da locali dedicati, gestisce il personale e i fornitori locali e riferisce al consiglio di amministrazione nel Regno Unito. L’impresa ottiene un certificato A1 per mantenere l’assoggettamento alla National Insurance britannica.
Questo risolve il rischio fiscale? No.
Angelo Chirulli su stabile organizzazione e fiscalità societaria
L’analisi della stabile organizzazione si concentra sull’attività svolta dall’impresa in Italia. La disponibilità di locali dedicati dai quali viene esercitata l’attività della società britannica può assumere un rilievo significativo. Lo stesso vale per i poteri del direttore e per l’eventuale configurazione dell’attività italiana come sede di direzione.
La residenza fiscale societaria deve poi essere esaminata separatamente. Gestire un’attività italiana non rende automaticamente residente in Italia la società britannica. La questione effettiva è se il direttore assuma dall’Italia decisioni di direzione strategica o di gestione ordinaria riguardanti la società nel suo complesso.
È essenziale distinguere la gestione di un’attività italiana dalla gestione dall’Italia della società britannica nel suo complesso.
Mark Abbs su previdenza e tassazione del lavoro
In questo scenario si presuppone che la persona rientri nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale del TCA, sia qualificata come lavoratore dipendente ai relativi fini e non sia invece tutelata dall’Accordo di recesso. I casi protetti dall’Accordo di recesso devono essere valutati separatamente. Secondo le regole TCA, un lavoratore è generalmente soggetto alla legislazione previdenziale di un solo Stato alla volta. Se sono soddisfatte le condizioni del distacco, può continuare a essere assoggettato alla National Insurance britannica per un massimo di 24 mesi, sulla base di un certificato A1 valido. La residenza ai fini del coordinamento previdenziale è determinata secondo le relative regole e può non coincidere con la residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
Il certificato A1 non costituisce un nulla osta fiscale societario. Non attesta l’assenza di una stabile organizzazione italiana, non determina la residenza fiscale della società o della persona e non stabilisce se sia dovuta un’imposta italiana sul reddito. Analogamente, l’assenza di stabile organizzazione italiana non garantisce la prosecuzione della copertura previdenziale britannica.
Un distacco di 18 mesi richiede inoltre di esaminare la posizione personale del direttore:
- Residenza italiana. Dal 2024, la presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno solare, contando anche le frazioni di giorno, costituisce di per sé un criterio interno di residenza. Occorre pertanto considerare le date di arrivo e partenza e l’eventuale regola convenzionale per risolvere la doppia residenza dell’articolo 4, paragrafo 2.
- Residenza britannica. Occorre verificare se cessa la residenza nel Regno Unito secondo lo Statutory Residence Test, compreso l’eventuale trattamento split year. Se la persona diventa non residente nel Regno Unito e lavora interamente in Italia, il PAYE britannico relativo a tale reddito può essere modificato o interrotto con l’accordo di HMRC.
- Piani azionari. Stock option e restricted stock unit, o RSU, vengono generalmente ripartite tra Regno Unito e Italia sulla base dei giorni di lavoro nel periodo in cui sono maturate. Entrambi gli Stati possono tassare una parte del provento e il datore di lavoro britannico deve individuare la quota attribuibile al Regno Unito secondo le regole per i dipendenti che si spostano tra Paesi. Quando il PAYE britannico sui redditi azionari non può essere trattenuto da retribuzioni in denaro, il dipendente deve rimborsarlo al datore di lavoro entro 90 giorni dalla fine dell’anno fiscale; in caso contrario, l’importo può costituire ulteriore reddito imponibile ai sensi della section 222 ITEPA.
- Pensioni. I contributi previdenziali obbligatori assoggettati alla legislazione attestata dal certificato A1 sono distinti dai contributi a forme pensionistiche private. La Convenzione tra Regno Unito e Italia non contiene un articolo che attribuisca un’agevolazione per i contributi pensionistici: l’articolo 18 riguarda le pensioni erogate. Non si deve presumere che in Italia spettino agevolazioni per contributi a una pensione privata britannica; i contributi del datore di lavoro possono inoltre essere imponibili in Italia.
Occorre esaminare congiuntamente struttura societaria, mansioni, remunerazione, trasferte, paghe e previdenza. Altrimenti, la conferma della copertura previdenziale da parte di un consulente può lasciare inosservata un’esposizione fiscale societaria.
Domande frequenti sullo scenario 3
Se il dipendente ha un certificato A1, il datore di lavoro britannico può ignorare l’imposta italiana?
No. Il certificato A1 riguarda soltanto la previdenza. L’imposta italiana sul reddito relativo al lavoro svolto in Italia richiede una verifica distinta. Per un datore di lavoro britannico senza stabile organizzazione italiana, l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso nella risposta n. 312/2019, esclude generalmente l’obbligo di ritenuta; il dipendente assolve l’imposta mediante la propria dichiarazione. La posizione cambia se viene individuata una stabile organizzazione, la residenza fiscale societaria in Italia o un datore di lavoro italiano.
Possono sorgere obblighi previdenziali italiani anche in assenza di stabile organizzazione italiana?
Sì. La stabile organizzazione è un concetto della fiscalità societaria. Per le persone che rientrano nel TCA come lavoratori dipendenti, la legislazione previdenziale applicabile dipende dalle regole di coordinamento TCA, non dall’esistenza di una stabile organizzazione del datore di lavoro. Una società britannica priva di stabile organizzazione italiana può avere dipendenti soggetti alla previdenza italiana, ad esempio se non sono soddisfatte le condizioni applicabili al distacco o al lavoro in più Stati. I casi tutelati dall’Accordo di recesso richiedono un esame separato.
Un solo dipendente che lavora in Italia può determinare più conseguenze fiscali contemporaneamente?
Sì. L’attività svolta in Italia da una persona con funzioni senior può rilevare contemporaneamente ai fini di residenza fiscale societaria, stabile organizzazione, imposte personali, previdenza, piani azionari e pensioni. Dal 2024 il D.Lgs. 209/2023 ha inoltre modificato i criteri di residenza sia delle società sia delle persone fisiche.
La posizione congiunta dei consulenti
La valutazione professionale è necessaria nella quasi totalità dei casi. La normativa interna italiana, la Convenzione tra Regno Unito e Italia e le regole previdenziali TCA pongono domande diverse rispetto agli stessi fatti.
I principali rischi riguardano la fiscalità societaria e la stabile organizzazione, le paghe e le ritenute, la previdenza, le imposte personali e la residenza, gli esborsi e i relativi tempi, nonché la governance e la documentazione a supporto.
La nostra raccomandazione è di definire, prima che un amministratore o dipendente inizi a operare dall’Italia, l’attività effettivamente svolta, se la persona gestisce l’attività italiana o la società nel suo complesso, i poteri di cui dispone, chi dirige e sostiene il costo del lavoro e la disciplina previdenziale applicabile. Occorre documentare le ragioni alla base di ciascuna posizione.
Fenton International e Vectigalis Tax affrontano le questioni Regno Unito–Italia con competenze specialistiche complementari. Fenton si occupa di mobilità internazionale, tassazione del lavoro, paghe, amministratori, remunerazione, previdenza e governance. Vectigalis si occupa di fiscalità societaria britannica, italiana e internazionale, stabile organizzazione, residenza, riorganizzazioni, transfer pricing e fiscalità personale italiana. L’obiettivo è individuare quando un ambito di consulenza diventa rilevante per l’altro, evitando duplicazioni.
Gli autori

Mark Abbs CEO e fondatore di Fenton International
FATT | EA | GMS-T®
Circa trent’anni di esperienza nella fiscalità internazionale e nella mobilità globale, con incarichi nelle Big Four e lo sviluppo della practice Global Mobility di Blick Rothenberg. Assiste datori di lavoro, consigli di amministrazione e amministratori in materia di tassazione transfrontaliera del lavoro, paghe, previdenza e governance.
Profilo: https://www.fentoninternational.com/advisory/mark-abbs | LinkedIn: https://uk.linkedin.com/in/markabbs

Angelo Chirulli FCA BFP ADIT TEP IFA CPA ITA
CEO e Tax Advisor di Vectigalis AC Tax Limited
Chartered Accountant britannico, Dottore Commercialista italiano e docente CIOT/ADIT. Assiste i clienti in materia di fiscalità societaria britannica, italiana e internazionale, stabile organizzazione, residenza e transfer pricing.
Profilo: https://vectigalistax.co.uk/about/ | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/angelochirulli
Le società di consulenza
Fenton International assiste datori di lavoro, consigli di amministrazione e persone con interessi internazionali nelle questioni transfrontaliere relative al personale: mobilità globale, tassazione del lavoro, amministratori, paghe e ritenute, remunerazione, previdenza e governance.
https://www.fentoninternational.com | https://www.linkedin.com/company/fenton-international
Vectigalis Tax, denominazione commerciale di Vectigalis AC Tax Limited, offre consulenza fiscale britannica e internazionale in materia societaria, internazionale e personale, con particolare competenza nella residenza fiscale societaria Regno Unito–Italia, nella stabile organizzazione, nelle riorganizzazioni, nel transfer pricing e nella fiscalità italiana dei clienti privati.
https://vectigalistax.co.uk | https://uk.linkedin.com/company/vectigalistax
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Per discutere una questione Regno Unito–Italia: angelo@vectigalistax.co.uk
Contatta Vectigalis AC Tax Limited per una valutazione coordinata dei profili fiscali societari e del lavoro tra Regno Unito e Italia. Per i servizi di Fenton International: https://www.fentoninternational.com/work-with-fenton
Parliamo della tua situazione UK–Italia
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Ambito dell’approfondimento: società britanniche i cui amministratori o dipendenti lavorano in Italia. Sono esclusi i casi di società italiane che inviano personale nel Regno Unito, l’IVA italiana, l’immigrazione e i permessi di lavoro, i calcoli di transfer pricing e il diritto societario italiano al di fuori dei profili fiscali esaminati.
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Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce consulenza legale o fiscale. Le circostanze specifiche richiedono una consulenza professionale.