Trasferirsi dall’Inghilterra in Italia o negli USA

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Cosa considerare dal punto di vista fiscale 

Autore: Vectigalis Tax | Contatto: angelo@vectigalistax.co.uk

Il trasferimento all’estero di un residente fiscale nel Regno Unito comporta l’interazione tra sistemi fiscali differenti e spesso incompatibili. 

In particolare, l’Italia e gli Stati Uniti applicano criteri di residenza fiscale diversi da quelli britannici e adottano un principio di tassazione su base mondiale. Questo comporta obblighi di dichiarazione e potenziali imposte anche su redditi e patrimoni detenuti nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro localizzazione o natura.

Trasferimento in Italia

L’Italia considera fiscalmente residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente; 
  • oppure ha domicilio in Italia;
  • oppure ha la dimora abituale nel territorio dello Stato.

È sufficiente che uno solo di questi criteri sia soddisfatto. La residenza fiscale decorre dal primo Gennaio, salvo disposizioni convenzionali differenti.

Con il trasferimento in Italia, il contribuente è soggetto a tassazione su tutti i redditi ovunque prodotti. Questo include stipendi, pensioni, dividendi, canoni di locazione, interessi e plusvalenze derivanti da beni localizzati nel Regno Unito.

È inoltre previsto un obbligo di dichiarazione per il possesso di attività estere, come immobili, conti correnti, partecipazioni societarie, polizze e strumenti finanziari. Alcuni di questi beni possono essere soggetti a imposte patrimoniali annuali.

La presenza di una convenzione tra il Regno Unito e l’Italia consente di evitare fenomeni di doppia imposizione, ma non esclude la necessità di adempiere agli obblighi fiscali in entrambi i Paesi. 

Ogni tipologia di reddito va esaminata singolarmente.

La gestione del passaggio di residenza richiede attenzione anche per quanto riguarda la corretta cessazione della residenza fiscale britannica, che avviene in base allo Statutory Residence Test

La registrazione presso il comune italiano e l’eventuale cancellazione dal registro AIRE rappresentano momenti rilevanti ai fini fiscali.

Trasferimento negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la residenza fiscale si basa su criteri oggettivi legati alla presenza fisica nel territorio o al possesso di determinati titoli di soggiorno. 

Una volta acquisita la residenza, il contribuente è assoggettato alla tassazione Statunitense su tutti i redditi, inclusi quelli di fonte estera.

Gli strumenti di investimento britannici, come conti individuali agevolati o fondi comuni, sono trattati secondo la normativa domestica statunitense, senza riconoscimento delle esenzioni previste dal sistema UK. Anche i redditi non realizzati o le plusvalenze latenti possono generare obblighi dichiarativi.

Il possesso o il controllo di società costituite nel Regno Unito può determinare ulteriori obblighi fiscali e amministrativi negli Stati Uniti. In particolare, la gestione di utili non distribuiti o la partecipazione attiva nella governance societaria possono rientrare nel perimetro delle disposizioni anti-elusive locali.

La convenzione tra Regno Unito e Stati Uniti disciplina i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi e fornisce regole per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, è necessario coordinare attentamente la data di cessazione della residenza fiscale britannica con l’inizio della residenza fiscale americana.

Il trasferimento di residenza fiscale dal Regno Unito verso l’Italia o gli Stati Uniti determina un cambiamento significativo nella base imponibile, nei criteri di determinazione dei redditi e negli obblighi di compliance internazionale.

È necessario valutare con precisione:

  • il momento in cui si acquisisce la residenza fiscale nel nuovo Paese; 
  • la cessazione effettiva della residenza nel Regno Unito;
  • il trattamento dei redditi e dei beni già posseduti;
  • l’interazione tra le normative domestiche e le convenzioni internazionali.

La pianificazione preventiva è essenziale per garantire la continuità degli adempimenti e per evitare sovrapposizioni di imposta, omissioni dichiarative o contenziosi futuri.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo generale e non sostituiscono una consulenza fiscale personalizzata. Ogni caso deve essere analizzato tenendo conto della situazione specifica del contribuente, della normativa applicabile al momento del trasferimento e delle eventuali interpretazioni dell’amministrazione finanziaria competente.

Per una consulenza riservata in materia di fiscalità internazionale e residenza fiscale, è possibile contattare:

Dr. Angelo Chirulli 

ACA BFP ADIT IFA (UK) 

Dottore Commercialista (Italy) 

CIOT Lecturer
📧 angelo@vectigalistax.co.uk
🌐 www.vectigalistax.co.uk

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